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Diritto per l'impresa

Responsabile di sezione: Guido Biscontini

Marchi


Data: 10-10-2011

Titolo

Marchi Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia e costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 bis l. n. 350 del 2003: Tribunale  Prato, 8 giugno 2011, in De jure on line.

L'art. 98, n. 1, del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993 n. 40/94/Ce sul marchio comunitario, deve essere interpretato nel senso che la portata di un divieto di prosecuzione di atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione di un marchio comunitario, emesso da un tribunale dei marchi comunitari la cui competenza si fondi sugli art. 93, n. 14, e 94, n. 1, di detto regolamento, si estende, in linea di principio, all'intero territorio dell'Unione europea. Qualora il diritto nazionale di uno di questi altri Stati membri non preveda alcuna misura coercitiva analoga a quella disposta dal suddetto tribunale, l'obiettivo cui si dirige tale misura dovrà essere perseguito dal tribunale competente del diverso Stato membro interessato facendo ricorso alle pertinenti disposizioni della propria legislazione interna idonee a garantire in modo equivalente il rispetto del divieto pronunciato: Corte giustizia CE  grande sezione, 12 aprile 2011, n. 235, in Foro it. 2011, 6, IV, 298.
Ai fini della configurabilità del reato di introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi è irrilevante la grossolanità del falso poiché trattasi di un reato di pericolo che tutela la fede pubblica, intesa come affidamento nei marchi o segni distintivi, e non gli acquirenti dei prodotti. Non può parlarsi quindi di reato impossibile per il solo fatto che vi sia una grossolanità nella falsificazione dei marchi e per le condizioni di vendita dei prodotti con tali marchi che siano tali da escludere la possibilità per gli acquirenti di essere tratti in inganno: Appello Roma, 5 luglio 2010, in De jure on line.
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