Ricerca avanzata

Diritto per l'impresa

Responsabile di sezione: Guido Biscontini

Leasing


Data: 20-02-2012

Titolo

Leasing

Ufficio Indagini preliminari  Roma, 21 dicembre 2011

In tema di reati fallimentari, tra i beni del fallito, ex art. 216 l.f., devono intendersi tutti quelli che fanno parte della sfera di disponibilità del patrimonio, anche quelli illecitamente acquisiti ed indipendentemente dalla proprietà, per cui anche quelli oggetto di leasing, prescindendo dal modo di acquisto dei beni con la conseguenza che tali beni, una volta entrati nel patrimonio della società, diventano cespiti sui quali i creditori possono soddisfare le proprie ragioni e pertanto in caso di sottrazione degli stessi da parte del fallito può essere disposto il sequestro preventivo degli stessi.

Cass.,  sez. trib., 9 novembre 2011, n. 23324

Il leasing può essere di godimento o traslativo; si ha il primo caso quando esso ha ad oggetto beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto, per cui i canoni configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso di detti beni e la funzione del contratto è prevalentemente di finanziamento; mentre nel secondo caso la pattuizione ha riferimento a beni atti a conservare, alla scadenza del rapporto, un valore superiore all'importo convenuto per l'opzione, per cui i canoni hanno la funzione di scontare anche una quota del prezzo di previsione del successivo acquisto.

Cass.,  sez. trib., 9 novembre 2011, n. 23324

È sussumibile nello schema del leasing traslativo il contratto che prevede per i canoni la presenza di una quota destinata a remunerare il godimento dell'immobile e di una quota destinata ad alimentare un fondo acquisto da scomputare dal prezzo dell'eventuale trasferimento del bene. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione di acquisto, il fondo per l'acquisto, in cui confluisce la quota di canone, non assume una funzione assimilabile a quella di una caparra confirmatoria, in quanto urta, a norma dell'art. 1385 c.c., la ritenzione della caparra presuppone un inadempimento, mentre nel contratto di cui si discute l'utilizzatore ha il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare il bene, cosicché il mancato esercizio dell'opzione di acquisto non può essere considerato un inadempimento.

Cass.,  sez. trib., 9 novembre 2011, n. 23324
In tema di imposte sui redditi, premesso che il contratto di leasing può essere di godimento o traslativo e che il secondo si differenzia dal primo in quanto si riferisce a beni atti a conservare, alla scadenza del rapporto, un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione, cosicché i canoni hanno la funzione di scontare anche una quota del prezzo di previsione del successivo acquisto, è qualificabile come leasing traslativo (e non come locazione con opzione di acquisto in favore del conduttore) il contratto avente ad oggetto un immobile che, ripartendo il canone in tre quote, delle quali una in conto godimento, una per la costituzione di un fondo opzione di acquisto ed una relativa a parte del costo di costruzione, e fissando il prezzo di trasferimento nel valore di mercato al momento dell'esercizio dell'opzione, come determinato da un collegio di arbitratori, contiene la pattuizione per la quale, in caso di esercizio dell'opzione di acquisto, viene dedotta dal prezzo la quota per la costituzione del fondo opzione di acquisto, poiché, per effetto di tale clausola, la somma da sborsare per l'acquisizione del bene è notevolmente inferiore al valore di mercato. Ne consegue che anche la quota di canone per la costituzione del fondo opzione di acquisto rientra tra le componenti negative del reddito di esercizio deducibile dai ricavi ai fini della determinazione dell'imponibile.

Cass., 27 settembre 2011, n. 19732

In tema di leasing, il concedente, in caso di risoluzione contrattuale, mantenendo la proprietà del bene e acquisendo i canoni maturati fino alla risoluzione, non può e non deve conseguire un indebito vantaggio derivante da un cumulo di utilità (canoni e residuo valore del bene) in contrasto con lo specifico dettato normativo di cui all'art. 1526 c.c., che è norma inderogabile.

Cass., 27 settembre 2011, n. 19732

In presenza di leasing traslativo e di inadempimento dell'utilizzatore trova applicazione l'art. 1526 c.c., con la conseguenza che devono essere restituiti i canoni già corrisposti ma deve riconoscersi un equo indennizzo per il godimento da parte dell'utilizzatore dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche le quote destinate al trasferimento finale dei beni stessi.

Cass., 27 settembre 2011, n. 19732

Al leasing traslativo si applica la disciplina di carattere inderogabile di cui all'art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva della proprietà, la quale comporta, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell'utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi; ne consegue che il concedente, mantenendo la proprietà del bene ed acquisendo i canoni maturati fino al momento della risoluzione, non può conseguire un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza che, dichiarata la nullità della clausola contrattuale contenente la previsione dell'obbligo di pagamento in unica soluzione, da parte dell'utilizzatore, dei canoni non ancora scaduti, aveva poi quantificato l'equo compenso dovuto per l'uso della cosa nella entità del residuo debito, compresi gli interessi convenzionali).

Cass., 15 luglio 2011, n. 15701
In tema di effetti del fallimento su preesistente rapporto di leasing , ai sensi dell'art. 72 quater legge fall. (introdotto dall'art. 59 d.lg. 9 gennaio 2006 n. 5 e modificato dall'art. 4, comma 8, d.lg. 12 settembre 2007 n. 169), il concedente, in caso di fallimento dell'utilizzatore e di opzione del curatore per lo scioglimento del vincolo contrattuale, può soddisfarsi sul bene oggetto del contratto di locazione finanziaria al di fuori del concorso, previa ammissione del credito al passivo fallimentare essendo egli destinato ad essere soddisfatto al di fuori del riparto dell'attivo, mediante vendita del bene (analogamente al creditore pignoratizio e a quello garantito da privilegio speciale ex art. 53 legge fall.), con esenzione dal concorso sostanziale, ma non dal concorso formale.

Cass., sez. trib., 9 marzo 2011, n. 5583

Un'operazione di sale and leaseback per la quale non vengono fornite motivazioni differenti dal risparmio fiscale costituisce abuso del diritto; a nulla rileva che l'operazione non rientri tra quelle espressamente indicate per l'applicazione della disposizione antielusiva. L'operazione contrattuale di sale and lease back può dirsi fraudolenta allorché venga accertata la compresenza di tre circostanze: l'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest'ultima, la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente.

Cass., sez. trib., 25 maggio 2009, n. 12044

L'operazione di sale and lease back infragruppo non è sempre e comunque elusiva: affinché scatti l'abuso di diritto occorre dimostrare che i contratti conclusi fra le società sono stati stipulati con il solo obiettivo del risparmio d'imposta.

Trib. Milano,  sez. lav., 30 giugno 2010, n. 2966
Ancora oggi deve ritenersi fermo il principio secondo il quale ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c. è necessario che il trasferimento interessi un'entità economica preesistente organizzata in maniera autonoma per la produzione e lo scambio di beni e servizi. Ai fini dell'individuazione del "ramo" d'azienda che viene ceduto, è necessario che questo consista in un complesso sufficientemente strutturato, già esistente in azienda, di persone e di elementi che consentono l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo. In casi di trasferimento di sola manodopera, è stato altresì affermato che si doveva trattare di manodopera in possesso di particolari e consolidate competenze, dotata di un “know how” professionale e di un qualificato supporto organizzativo così da integrare un servizio autonomo ed oggettivamente rilevante nonostante l'assenza di elementi materiali e patrimoniali.

Trib. Milano, 21 aprile 2010
Commette il reato di cui all'art. 623 c.p. colui che, impegnatosi a fornire prestazioni di tipo tecnico in favore di un'azienda a mezzo di un contratto di collaborazione in via esclusiva, utilizzi i dati attinenti il know how di quest'ultima, appresi grazie alla collaborazione prestata, per realizzare e commercializzare parti di prodotti o prodotti finiti costituenti copia di quelli realizzati dalla società stessa. (Nella specie, il Tribunale ha condannato il collaboratore che, dovendo progettare, come da contratto, particolari tecnici per la realizzazione di sistemi di sicurezza - di cui uno solo oggetto di brevetto europeo e registrato quale modello industriale di utilità presso il Ministero delle attività produttive - si era messo nella condizione di fornire, a sua volta, ai clienti della società per cui lavorava, gli stessi identici prodotti da questa progettati e commercializzati).

Corte giustizia CE, 21 dicembre 2011, n. 495

La direttiva 85/374 dispone, all'art. 1, che «[i]l produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto». L'art. 3 della direttiva 85/374 è così formulato:

«1. Il termine “produttore” designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, (...) marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso.

2. Senza pregiudizio della responsabilità del produttore, chiunque importi un prodotto nella Comunità europea ai fini della vendita, della locazione, del “leasing” o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell'ambito della sua attività commerciale, è considerato produttore del medesimo ai sensi della presente direttiva ed è responsabile allo stesso titolo del produttore.

Cass., 29 novembre 2011, n. 25212

La tutela del consumatore è da escludere quando il contratto di fideiussione è stato concluso da una persona fisica che agisce a garanzia di un debito contratto da un soggetto che agisce nell'ambito della sua attività professionale.

App. Torino, 23 settembre 2011

È da ritenersi ammissibile l'azione di classe proposta, a norma dell'art. 140 bis, commi 6 e 7 d.lg. n. 206 del 2005, in proprio da alcuni correntisti e mediante un'associazione a difesa dei diritti dei consumatori contro l'istituto di credito per le commissioni di scoperto di conto applicate dopo il 15 agosto 2009.

Cons. Stato, 21 settembre 2011, n. 5303

Ai sensi dell’art. 22 del Codice del Consumo, è considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Cons. Stato, 21 settembre 2011, n. 5306

L’art. 18 del codice del consumo stabilisce che per “professionista” si deve intendere qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto della specifica disciplina, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. Ciò che la disposizione richiede ai fini dell'assunzione della qualificazione soggettiva di che trattasi è, dunque, che la pratica commerciale sia posta in essere dal soggetto quale manifestazione della sua ordinaria attività di lavoro, a tale dato oggettivo soltanto essendo correlati gli accresciuti oneri di diligenza e di informazione a protezione di chi opera al contrario (il consumatore) al di fuori dell'esercizio della sua attività professionale (ed è per tale ragione in posizione di tendenziale debolezza contrattuale).
%newsazienda%

News MIF

MADE IN FABRIANO ACADEMY, Accademia per la valorizzazione del territorio - Privacy Policy - Cookie Policy-

Copyright © 2011-2021 Made in Fabriano - Via Ca' Maiano 140/E Fraz. Marischio - 60044 Fabriano (AN) - P.IVA: 02525870420 - Vietata la riproduzione anche parziale

note legali | credits

Progetto grafico

Studio Dedalo

www.dedalogroup.com

Realizzazione sito Web

Informinds Consulting

www.informinds.com